NUMEROSE LE PROROGHE ED I PROVVEDIMENTI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS
Tutti i sostegni economici nel decreto "Cura Italia"
Il decreto "Cura Italia" n. 18 del 17/03/2020, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il giorno stesso, prevede misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Sono sospesi i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi e le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
Il D.L. interviene con provvedimenti su diverse misure settoriali:
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia.
Scadenza Iva al 20 marzo per imprese con ricavi superiori a 2milioni di euro
Per le aziende ed imprese che hanno superato la soglia di ricavi di 2milioni di euro nel 2019, venerdì 20 marzo scadrà la mini-moratoria di quattro giorni che farà scattare l’obbligo di procedere con il pagamento dell’Iva di febbraio dovuta con riferimento all’originaria scadenza del 16 marzo.
Lo stesso termine del 20 marzo interessa i datori di lavoro che hanno operato le normali ritenute fiscali e contributive, sulle retribuzioni erogate ai propri dipendenti e collaboratori nel mese di febbraio. La traduzione pratica di questa indicazione operativa dell’Inps è che, se un datore di lavoro ha erogato a febbraio 2020 remunerazioni relativamente alle quali ha operato anche la trattenuta di contributi a carico del lavoratore, oltre che quella a carico proprio e le ritenute fiscali, al sopraggiungere della scadenza legale di versamento (che è traslata per tutti dal 16 al 20 marzo) dovrà versare “regolarmente” i contributi corrispondenti alla quota a carico del lavoratore anche se, per la quota a proprio carico e per le ritenute fiscali potrà invece sospendere i versamenti, perché riconducibile a una delle categorie per le quali il DL “Cura Italia” dispone la sospensione.
Sono esclusi da questa scadenza i settori maggiormente colpiti (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc.) che beneficiano della sospensione sino al 30 aprile sia per l’Iva in scadenza nel mese di marzo, che in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi. Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (1° giugno in quanto il 31 maggio è domenica), in un’unica soluzione o ratealmente, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere sempre dal 31 maggio (1 giugno).
L’Agenzia Entrate con la risoluzione n. 12/E ha individuato i codici ATECO relativi alle attività interessate dalla sospensione.
Scadenza al 31 maggio per imprese con ricavi inferiori a 2milioni di euro
I versamenti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, sono sospesi ed andranno effettuati entro il 31 maggio 2020 (1° giugno in quanto il 31 maggio è domenica), in un’unica soluzione o ratealmente, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere sempre dal 31 maggio (1 giugno), relativamente a:
· l’Iva dovuta;
· ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale dei predetti soggetti;
· contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e ai premi Inail per l’assicurazione obbligatoria.
Rimane invece confermato al 20 il versamento dei contributi previdenziali a carico del dipendente trattenuti nei cedolini di febbraio 2020.
Scadenza al 31 maggio per imprese della c.d. “zona rossa” e alcune province
I versamenti in scadenza dal 21 febbraio/8 marzo al 31 marzo 2020 per imprese e professionisti con sede o residenza, o luogo d’attività nella “zona rossa” (nelle regioni Lombardia e Veneto e negli undici comuni delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza), indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi, dovranno eseguire i pagamenti entro il 31 maggio 2020 (1° giugno in quanto il 31 maggio è domenica), in un’unica soluzione o ratealmente, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere sempre dal 31 maggio (1 giugno).
Versamento del saldo Iva al 30 giugno con la maggiorazione
Alle proroghe sopra indicate, si affianca il consueto differimento del saldo Iva annuale da Dichiarazione Iva, scaduto il 16 marzo scorso, che può essere versato entro il 30 giugno p.v. con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 17/03 al 30/06 (+1,6% se versato al 30/06), o ancora maggiorato dello 0,4% se versato al 30 luglio (+ 2% se versato al 30/07).
Differimento delle rate dovute per la riscossione, contenzioso tributario e procedimenti giudiziari
Le rate dovute per la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per le cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi in scadenza fino al 31 maggio, sono sospese fino al 31 maggio, con pagamento un un’unica soluzione entro il mese successivo, quindi entro il 30 giugno 2020. Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.
Sono prorogati di due anni i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori.
Sospensione dal 9 marzo al 15 aprile dei termini dei procedimenti in corso di accertamento con adesione e dei procedimenti dinnanzi alle Commissioni Tributarie (proposizione degli atti). Per gli Uffici tali procedimenti slittano al 31 maggio. Non è chiaro se la sospensione al 15 aprile debba sommarsi o meno agli ordinari termini.
Sospensione anche fino al 15 aprile dei termini processuali per tutti i procedimenti giudiziari civili e penali pendenti e per quelli il cui termine di impugnazione e opposizione vengono a scadere dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
Sospensione dell’attività di accertamento degli Uffici e proroga di due anni per la prescrizione
Sono sospese tutte le attività degli Enti impositori dal 8 marzo fino al 31 maggio 2020, includendo la liquidazione, il controllo, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso. Tale previsione, purtroppo, confonde ulteriormente le vicende del giudizio tributario; da un lato, infatti, il contribuente avrebbe tempo per impugnare fino al 15 aprile (salvo diversa interpretazione), dall’altro gli uffici fino al 31 maggio.
I termini di prescrizione e decadenza che spirano quest’anno sono prorogati al 31 dicembre 2022. Vi rientrano, tra gli altri, le rettifiche delle dichiarazioni 2015 oppure 2014 in caso di omessa presentazione, o le cartelle da controlli formali relativi al 2015 o da avvisi bonari da controllo automatizzato del 2016.
Non risultano invece sospesi gli avvisi bonari, in quanto il decreto non ne fa menzione, che andranno quindi pagati alle scadenze previste.
Differimento dei termini degli adempimenti contabili e dichiarativi al 30 giugno
Il D.L. in commento dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti tributari e dalle ritenute e contributi, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020, nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, relativamente a:
· presentazione della dichiarazione annuale Iva 2019 (scadenza ordinaria il 30.4.2020);
· presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria il 30.4.2020);
· comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria il 31.5.2020);
· “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria il 30.4.2020);
· modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria il 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria il 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria il 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria il 27.4.2020).
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.
Resta invece ferma la scadenza del 31.3.2020 relativa alla trasmissione telematica e consegna manuale delle Certificazioni Uniche 2020, rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019.
Proroga approvazione dei bilanci d'esercizio 2019
Trova conferma, tra le proroghe, il differimento del termine per l’approvazione del bilancio 2019, nel più ampio termine di 180 giorni, in deroga all’art. 2364 co. 2 del codice civile che lo consente solo al ricorrere di particolari esigenze e circostanze relative alla struttura e all’oggetto della società, che giustificano la dilazione. Quindi potranno essere convocate le assemblee sociali entro il 28 giugno (o 28 luglio se in seconda convocazione), per l’approvazione dei bilanci, anche se lo statuto non lo prevede, come anche sarà possibile la partecipazione da remoto, con la possibilità di manifestare il voto in via elettronica o per corrispondenza.
Cassa integrazione con doppio canale
Scatta il doppio binario per la richiesta della cassa in deroga: le unità produttive che sono nelle ex zone rossa o gialla possono continuare a richiedere l’integrazione salariale sulla base del decreto 9/2020 fino a esaurimento fondi, mentre per le unità produttive situate nel resto del territorio nazionale la cassa in deroga è consentita nel rispetto nel decreto legge "Cura Italia" del 17 marzo scorso.
Per le aziende già coperte da Cigo e Fis-assegno ordinario, la nuova disciplina è contenuta nell’ultimo decreto legge, secondo cui i datori di lavoro che quest’anno sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili al coronavirus, possono presentare domanda di cassa integrazione, per periodi decorrenti dal 23 febbraio, di durata massima di nove settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.
Per le altre aziende, in genere prive di strumenti, è confermata la cassa in deroga, che si applica ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.
Anche in questo caso il periodo massimo concedibile non può essere superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
E’ necessario attendere le istruzioni Inps e l'accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali, prima di presentare le domande.
Il decreto infine, introduce anche 12 giorni di congedi straordinari e la previsione della malattia in caso di quarantena e sorveglianza domiciliare.
Assegno di solidarietà
I datori di lavoro iscritti al FIS (Fondo di integrazione salariale) che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono richiedere la concessione, per un periodo non superiore a 9 settimane, dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario, concessi ai sensi dell’articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 29, comma 3 (durata prestazioni FIS), D.Lgs. 148/2015.
Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in trattazione, non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015.
Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all’articolo 19, nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020, limite che sarà monitorato dall’Inps e che, se raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande.
E’ necessario attendere le istruzioni Inps prima di procedere con la domanda.
Premio ai lavoratori dipendenti in attività
Tre le altre disposizioni viene previsto un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a prestare l’attività lavorativa nel mese di marzo, anche durante il periodo di emergenza sanitaria, da correlare al numero di giorni di lavoro effettuati nella propria sede di lavoro in tale mese.
Il premio va ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro e non concorre alla formazione del reddito, e pertanto non tassato. Viene pagato sulla busta paga relativa al mese di aprile, quindi sullo stipendio pagato o a fine aprile o a maggio.
Il premio è riconosciuto in via automatica ed i sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante modello F24.
Altre misure a sostegno per i lavoratori
Quelle principali e di maggior impatto che si riflettono sulle buste paga dei prossimi mesi possono essere così riepilogate:
• congedo e indennità per i lavoratori dipendenti e altri soggetti per emergenza COVID-19 (art. 23);
• trattamento di malattia da emergenza COVID-19 (art. 26);
• indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30);
Per la concreta attuazione di tali misure è necessario attendere le istruzioni operative da parte delle Regioni, Agenzia delle Entrate e Inps.
Sospesi i contributi dei datori di lavoro domestici (colf)
In favore dei datori di lavoro domestico viene prevista la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, la cui scadenza si inserisce nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 maggio, senza rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Giova ricordare infatti che chi assume colf, badanti,
baby sitter e altri lavoratori domestici deve versare i contributi
previdenziali all’Inps con cadenza trimestrale e l’importo è
calcolato sulla base delle ore retribuite nel trimestre e della retribuzione
oraria effettiva. La scadenza per il 1° trimestre, ossia quello da gennaio a
marzo era fissata al 10 aprile 2020 a eccezione dei rapporti di lavoro cessati
per i quali i contributi vanno versati entro i 10 giorni successivi alla data
di cessazione.
Il nuovo termine per il versamento dei contributi sospesi è invece fissato al 10
giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Credito d'imposta per canoni di affitto dei commercianti e sanificazione ambienti di lavoro
Il D.L. riconosce un credito d’imposta, fino all’esaurimento della dotazione disponibile, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
In favore degli esercenti attività d’impresa e dei professionisti è previsto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a concorrenza di 20.000 euro, per favorire la sanificazione.
Indennizzo di 600 euro mensili per autonomi
Viene previsto il riconoscimento di un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite Iva attive dal 23 febbraio scorso, destinato a: professionisti non iscritti agli ordini professionali, collaboratori iscritti alla Gestione separata Inps, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.
La domanda va presentata dall’interessato online all’Inps, entro i limiti di spesa previsti. Occorre attendere un’apposita circolare Inps che disciplinerà nel dettaglio le modalità di richiesta dell’indennizzo. L’Istituto di previdenza sta pensando ad un “click day” fissato per la prossima settimana.
Per gli esclusi, compresi i professionisti iscritti in appositi albi e ordini, viene istituito un fondo residuale per il reddito, denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" con una dotazione di 300 milioni di euro.
Sospensione rate mutuo prima casa
A decorrere dal 17 marzo 2020, per nove mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini (articolo 2, commi 475-480, L. 244/2007), consistenti, tra l’altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale.
A tal fine, è necessaria un’autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Ai fini dell’accesso non è richiesta la presentazione dell’Isee.
Congedi retribuiti e buoni baby-sitter
Arrivano i congedi aggiuntivi - fino a un massimo di 15 giorni fruibili entro il 2020 - per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole. I congedi saranno retroattivi, a partire dal 5 marzo, per tutti i genitori lavoratori dipendenti, pubblici o privati. Saranno da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente (sempre per un massimo di 15 giorni nel complesso), e chi li utilizza riceverà comunque il 50% della retribuzione. Nessun limite di età in caso di figli disabili. Sarà poi riconosciuto un altro congedo speciale ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni: in questo caso, però, non sarà retribuito, ma darà diritto a mantenere il posto di lavoro.
In alternativa ai congedi parentali, tutti i genitori (quindi non solo i dipendenti, come si pensava in un primo tempo) con figli sotto i 12 anni potranno richiedere i buoni per baby-sitter. L’assegno sarà da 600 euro al mese, come aveva chiesto il ministero per la Famiglia, e verrà erogato dall’Inps "mediante il libretto famiglia". Il buono sale a 1.000 euro per le famiglie in cui uno dei coniugi è medico, infermiere, tecnico sanitario o ricercatore o fa parte delle forze di Polizia.
Estesa a tutti la "Carta Famiglia"
A causa dell’emergenza da coronavirus, con l’art. 30 del D.L. 9/2020, il Governo ha esteso la Carta Famiglia al 2020 per tutti i nuclei con un figlio residenti in tutto il territorio nazionale. Dal 18.03.2020 sarà possibile chiedere la carta famiglia per i genitori, non solamente con almeno tre figli conviventi sotto i 26 anni, ma per tutti i genitori con almeno un figlio, anche adottivi. In tutto circa 939.000 nuclei famigliari.
Il portale per il rilascio è www.cartafamiglia.gov.it online dal 18.03.2020 e nelle settimane successive lo strumento verrà esteso per il 2020 a tutte le famiglie con figli (anche uno solo) e consentirà l’accesso a sconti e riduzioni tariffarie per beni e prodotti alimentari, bevande analicoliche, beni non alimentari e servizi come la fornitura di acqua, energia elettrica, gas a altri combustibili per riscaldamento, servizi di trasporto, ricreativi e culturali, palestre, servizi turistici, istruzione e formazione.
Proroga di tutti i documenti amministrativi
I procedimenti amministrativi di ogni tipo hanno validità prorogata fino al 15.04.2020. Di seguito, le proroghe per scadenze differenti:
· 15 giugno: certificati, permessi e abilitazioni in genere;
· 31 agosto: carte d’identità e patenti;
· 31 ottobre: revisioni e controlli tecnici sui veicoli da effettuare entro il 31.07.
Per tutti i procedimenti pendenti al 23.02.2020, il conteggio dei termini si blocca fino al 15.04.2020.
Nuova autocertificazione dal 17 marzo 2020
Il Ministero dell’Interno, in data 17 marzo 2020, ha pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione in caso di spostamenti, che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni di divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19. Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di Polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.
E’ anche possibile scaricarla da questo link.
18/03/2020